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D.M. 31/03/2006 n. 1652. la formulazione e la gestione dei rapporti contrattuali con il personale dipendente e i connessi aspetti giuridici, amministrativi, retributivi, previdenziali e fiscali; 3. le relazioni sindacali; 4. le relazioni con il pubblico; 5. la fornitura di servizi di gestione del personale alle varie unità organizzative dell'Ente c) la direzione centrale Amministrazione, pianificazione e supporto legale assicura la razionalizzazione delle materie e dei processi attinenti l'amministrazione, la contabilità e la programmazione e gestione delle risorse finanziarie, l'assistenza ed il supporto legale dell'Ente nonchè la pianificazione delle attività, in raccordo con le funzioni della Direzione generale, dei dipartimenti e delle altre direzioni centrali. I compiti ad essa afferenti riguardano: 1. la formulazione dei piani triennali, annuali ed operativi, in accordo con quanto contemplato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 257 del 2003 sulla base delle proposte formulate dai dipartimenti; 2. la predisposizione dei bilanci e dei documenti di cui ai titoli V e VI del presente regolamento sulla base delle proposte formulate dai dipartimenti; 3. la formulazione di indirizzi e coordinamento delle corrispondenti attività svolte a livello dipartimentale; 4. il coordinamento funzionale delle unità periferiche preposte alla gestione del sistema dei piani operativi, della gestione contabile e degli atti amministrativi connessi alla gestione del ciclo attivo e passivo dell'Ente, al fine dell'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente; 5. la fornitura di servizi amministrativi alle varie unità organizzative dell'Ente; 6. gli adempimenti contabili e di ragioneria generale; 7. la consulenza legale, l'assistenza al contenzioso e l'aggiornamento normativo in ogni materia di interesse dell'Ente, in riferimento all'evoluzione della specifica legislazione; 8. il raccordo delle attività connesse al ruolo di sostituto d'imposta dell'Ente e degli adempimenti fiscali con la connessa gestione dell'eventuale contenzioso tributario; 9. la gestione del sistema dei rapporti societari, delle interrelazioni programmatiche e amministrative con la società di gestione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, e il supporto al Direttore generale per la costituzione di nuove partecipazioni. 2. L'articolazione organizzativa delle direzioni centrali e l'individuazione delle eventuali relative Sezioni inerenti a settori omogenei di attività, riportabili anche a differenti ed ulteriori rappresentazioni di sistemi gestionali, sono adottate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, in adeguamento all'evoluzione delle tecnologie organizzative dei sistemi gestionali e delle modulazioni dei servizi di direzione centrale inerente le risorse umane. Sezione III Valutazione e controllo Art. 36 - Sistema di valutazione e controllo 1. Al fine di realizzare obiettivi di efficienza e di efficacia ed il migliore utilizzo delle risorse disponibili per il conseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi assegnati, l'Ente si avvale di adeguati strumenti e di procedure di valutazione e controllo, che costituiscono un sistema coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286. Art. 37 - Strumenti per il controllo e la valutazione 1. Al fine di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione dell'Ente, le procedure di controllo e valutazione presuppongono l'individuazione di indicatori oggettivi, distinti per tipologia di attività, di regola integrati con valutazioni di tipo sintetico e qualitativo, idonei a realizzare la comparabilità delle prestazioni, sia tra centri di responsabilità equivalenti, che in seno allo stesso centro di responsabilità. 2. Per l'attuazione delle suddette attività di controllo e valutazione sono utilizzati sistemi informativi automatizzati relativi alla rendicontazione contabile, alla gestione del personale, al fabbisogno del personale, alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali e dei relativi effetti, all'analisi delle spese di funzionamento dell'amministrazione, alla contabilità analitica. 3. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e valutazione l'Ente può avvalersi, per motivate esigenze, di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione di attività tecnologiche in ambito pubblico e nel controllo di gestione. Art. 38 - Valutazione dei dirigenti 1. La valutazione delle attività dei dirigenti ha periodicità annuale. 2. La valutazione dei dirigenti cui è affidata la responsabilità dei dipartimenti e delle direzioni centrali è effettuata, con la partecipazione del valutato, in prima istanza dall'organo collegiale di cui all'articolo 40 ed è successivamente approvata, in seconda istanza, dal Direttore generale. 3. La valutazione degli altri dirigenti è effettuata con la partecipazione del valutato da un organo collegiale nominato dal Direttore generale, presieduto dal responsabile dell'Ufficio di cui all'articolo 39 ed approvata in seconda istanza dal responsabile dell'unità di primo livello interessato. 4. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure richiamate dalle disposizioni riguardanti le responsabilità dirigenziali di cui all'articolo 107. Tali misure si applicano allorchè i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando si verifica il rischio grave di un risultato negativo prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Art. 39 - Ufficio per il controllo interno 1. Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'Ente, in posizione di autonomia, è istituito l'Ufficio per il controllo interno, di livello dirigenziale non generale, cui afferiscono i compiti inerenti alle funzioni del controllo interno, sotto la specie dei controlli e della valutazione della gestione tecnicoamministrativa, contabile e finanziaria, nonchè della valutazione del personale dirigenziale di cui al comma 3 dell'articolo 38. 2. Il responsabile dell'Ufficio per il controllo interno è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale. Art. 40 - Sistema di controllo strategico 1. La funzione di controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, e successive modificazioni, è assicurata da un organo collegiale composto da tre esperti, di cui due esterni all'ENEA, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. Uno dei due esperti esterni è designato dal Ministro delle attività produttive. 2. L'organo collegiale di cui al comma 1 opera in autonomia e risponde direttamente al Consiglio di amministrazione, presentando in via riservata relazioni periodiche sull'attività svolta, anche su specifica richiesta del Consiglio di amministrazione; esso si avvale dei risultati delle rilevazioni effettuate dal Comitato di Valutazione, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, nonchè del supporto amministrativo ed informatico, tramite il Direttore generale, di unità organizzative afferenti alle direzioni centrali ed ai dipartimenti. 3. L'attività di controllo strategico verifica la corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo, curando anche la valutazione del personale diigenziale di cui al comma 2, dell'articolo 38. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonchè all'identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi. 4. La valutazione dell'attività del Direttore generale è effettuata annualmente, con la partecipazione del valutato, in prima istanza dall'organo collegiale di cui al comma 1, ed è successivamente approvata, in seconda istanza, dal Consiglio di amministrazione. Si applicano, per quanto compatibili, i principi in materia di valutazione dei dirigenti, nonchè la disciplina in materia di responsabilità. Titolo IV STRUMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Art. 41 - Strumenti 1. Il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 257 del 2003, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, di ciascuno dei componenti del Consiglio o del Direttore generale, al quale compete altresì di prestare, anche in collaborazione con i singoli direttori dei dipartimenti o delle direzioni centrali, la necessaria assistenza per la predisposizione della relazione illustrativa di ciascuna proposta. 2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione stabilisce i termini e le modalità per la formalizzazione e per la stipula degli atti necessari all'adozione degli strumenti deliberati ai quali viene fatto ricorso. 3. Con riguardo alla natura degli strumenti ed in riferimento alle attività che ne sono oggetto, le modalità di funzionamento e di organizzazione dello strumento adottato, corrispondono alla modulazione organizzativa e di funzionamento propria dello stesso, secondo la descrittiva che ne risulta nella relazione illustrativa della proposta, tenendo in conto che, per aggregazione, gli strumenti funzionano e sono organizzati: quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, secondo le modulazioni proprie delle obbligazioni programmatiche, mentre per quelli di cui allo stesso articolo 17, comma 1, lettere b) e f), secondo la modulazione organizzativa e funzionale propria del soggetto - con o senza personalità giuridica - costituito, ovvero parte- cipato dall'Ente. 4. Le strutture organizzative dell'ENEA, in particolare i dipartimenti, partecipano o collaborano alle attività degli strumenti adottati in conformità agli accordi, ai programmi di ricerca ed alle finalità perseguite con ogni singolo strumento, nonchè in attinenza alle materie di rispettiva competenza. 5. Il Direttore generale provvede all'acquisizione ed all'aggiornamento delle informazioni circa l'evoluzione delle attività svolte e dei risultati conseguiti attraverso gli strumenti di cui al comma 1, al fine di sottoporre agli organi dell'Ente relazioni periodiche atte a consentirne le opportune considerazioni, o deliberandi, in vista delle relazioni sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati perseguiti da ciascuno strumento, da inserire nelle apposite Sezioni del piano triennale e del piano annuale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257; nonchè allo scopo di provvedere alle più opportune decisioni in ordine all'utilizzo dello strumento adottato. Art. 42 - Controllo e valutazione degli Strumenti 1. Le azioni volte alla realizzazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, nonchè le attività ed i risultati perseguiti attraverso gli strumenti di cui all'articolo 41, comma 1, sono sottoposti - compatibilmente con la modulazione delle convenzioni, degli accordi di collaborazione, delle modalità di conduzione dei centri di ricerca, delle attività di ricerca commissionate a terzi, ovvero compatibilmente con la conformazione della figura soggettiva costituita o partecipata dall'Ente - al sistema di valutazione e controllo di cui al titolo III - Sezione III del presente regolamento: sia con riguardo alle valutazioni proprie dei controlli interni, sia per quanto attiene alle valutazioni ed ai controlli propri del controllo strategico di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento e del Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257. 2. Per quanto attiene al controllo sugli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, il Consiglio di amministrazione dell'ENEA provvede, oltre ai controlli di cui al comma 1, attraverso la nomina di rappresentanti dell'Ente negli organi deliberanti e negli organi di revisione dei consorzi, delle fondazioni, delle società o dei centri di ricerca internazionali, dal medesimo costituiti o partecipati. I rappresentanti dell'Ente ed i revisori riferiscono ogni sei mesi al Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione consortile, di fondazione, o societaria, nonchè sull'evoluzione delle attività dei centri di ricerca. |
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